ACCENSIONE RISCALDAMENTI CENTRALIZZATI

Con l’approssimarsi dei mesi più freddi, tornano anche i problemi relativi all’accensione del riscaldamento negli immobili in cui gli impianti sono centralizzati.

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La legge n.10/1991 e il DPR n. 412/1993 suddivide l’Italia in zone climatiche. Sommando le sole differenze positive tra la temperatura convenzionale e quella media esterna giornaliera, sono state identificate sei fasce cui sono state fatte corrispondere intervalli di riscaldamento diversi. In tal modo, salvo disposizioni regionali specifiche, ci si può adattare alle caratteristiche climatiche di ogni Comune.

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La provincia di Cremona è nella ZONA E: il riscaldamento si accende per un massimo di 14 ore al giorno dal 15 ottobre al 15 aprile.

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La legge prevede che gli impianti di riscaldamento centralizzati siano impostati ad una temperatura che non può superare i 20 gradi. È ammessa una tolleranza di 2 gradi in eccesso all’interno delle abitazioni, delle scuole e degli uffici.

Per gli edifici adibiti ad attività artigianali e industriali il limite scende a 18 gradi. L’accensione deve avvenire dopo le 5 del mattino, mentre lo spegnimento deve essere fatto entro le 23. Si prevede che le ore di attività dell’impianto siano frazionate all’interno di una stessa giornata.