DECRETO LEGGE N.229/2021 | 30 DICEMBRE 2021

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 30 Dicembre 2021, n.229, recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”. Sono queste le novità principali.

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Super Green Pass

Il cosiddetto Green Pass rafforzato viene esteso, a partire dal 10 gennaio e fino al termine dello stato di emergenza, alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre anche l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto (compreso il trasporto pubblico locale o regionale) vengono sottoposti al regime del Super Green Pass: dunque soltanto i vaccinati potranno usufruirne.

Capienze impianti sportivi

Il decreto Legge prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso: la misura riguarda ovviamente anche stadi e campi sportivi.

Quarantena

Nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione (nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo), a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 non si applica più la quarantena precauzionale: per loro è però obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso ed effettuare (solo qualora sintomatici) un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno dopo l’ultima esposizione al caso.

Il decreto Legge prevede inoltre che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Per chi ha fatto la seconda dose da oltre 120 giorni ed è in attesa della terza dose è prevista una quarantena ridotta a 5 giorni.

Niente cambia infine per chi non è vaccinato.

Mascherine

Il Governo si è attivato per ottenere un prezzo calmierato per le mascherine di tipo FPP2, più sicure rispetto alle chirurgiche.

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Scarica qui l’atto completo DL-n.229-2021_30-dicembre-2021