DECRETO-LEGGE N.24 | 24 MARZO 2022

È stato pubblicato il 24 marzo il Decreto che contiene il piano per la gestione del “fine emergenza” Covid-19 con la proroga o la cancellazione di alcune delle misure in scadenza il 31 marzo o nei mesi immediatamente successivi. Analizziamo come di consueto i punti principali per comprendere cosa contiene il nuovo decreto.

Disposizioni volte a favorire il rientro nell’ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19

All’art. 1 viene prorogata la possibilità fino al 31 dicembre 2022 di “adottare una o più ordinanze […] su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti”.

Di fatto quindi fino a fine anno le amministrazioni possono emettere ordinanze per una pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro dell’ordinario. Inoltre all’art. 2 viene istituita un’unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia fino al 31 Dicembre 2022.

Isolamento e auto sorveglianza

Anche dal 1° Aprile chi sarà positivo al Covid dovrà effettuare l’isolamento (divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione) mentre per i contatti stretti di un caso positivo si applicherà l’auto sorveglianza, ovvero: indossare la FFP2 al chiuso in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con tampone rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi o al 5 giorno se ancora sintomatici.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

L’art. 5 regolamenta l’uso delle mascherine dal 1° Aprile al 30 Aprile, nel dettaglio ci sarà obbligo di indossare la FFP2 in tutti i mezzi di trasporto (aerei, navi, traghetti, treni inter regionali, alta velocità, intercity, autobus che collegano due o più regioni, autobus a noleggio con conducente, mezzi di trasporto regionali o locali – quindi autobus, metropolitana, tram, ecc. -, scuolabus per scuole primaria e secondaria, funivie, cabinovie). Rimane l’obbligo di FFP2 anche per gli spettacoli sia al chiuso che all’aperto (cinema, teatri, ecc.), locali di intrattenimento, musica ed eventi e competizioni sportive (quindi stadio, palazzetti, ecc.).

Inoltre fino al 30 Aprile 2022 rimane l’obbligo di indossare la mascherina  in tutti i luoghi al chiuso ad esclusione delle abitazioni private, quindi luoghi di lavoro, uffici, supermercati, negozi, ecc. Di fatto quindi non cambia niente per l’uso delle mascherine, il suo utilizzo viene prorogato fino al 30 Aprile 2022 in tutte le modalità che conosciamo già oggi.

Sono esonerati solo i bambini sotto i 6 anni, chi ha patologie incompatibili e chi sta svolgendo attività sportiva. Viene ribadito quindi che l’obbligo non sussiste quando per le caratteristiche dei luoghi sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Viene inoltre specificato che per i lavoratori i DPI consistono nelle mascherine chirurgiche, pertanto per chi deve indossare FFP2 nei luoghi di lavoro dal 1 Aprile potrà indossare la mascherina chirurgica in luogo di quella FFP2.

Graduale eliminazione del green pass base

L’art. 6 disciplina le nuove scadenze dell’utilizzo del Green Pass Base:

  • Le uscite temporanee delle persone ospitate in strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali sono autorizzate con Green Pass Base fino al 31 dicembre 2022 (prorogata quindi la disposizione che sarebbe scaduta il 31 Marzo);
  • La richiesta del Green Pass Base viene prorogata al 30 aprile 2022 per mense e catering, ristoranti e servizi di ristorazione al chiuso (ad esclusione degli alberghi), concorsi pubblici, corsi di formazione privati e pubblici, colloqui con detenuti in presenza, partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico e competizioni sportive all’aperto;
  • Dal 1° Aprile decade l’obbligo di Green Pass per servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, ecc.), uffici pubblici, uffici postali, banche e attività commerciali;
  • Prorogata al 30 Aprile la richiesta di green pass base per accedere alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie (e collegate) compresi gli studenti universitari (9 ter.2 legge 87) e anche per l’accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione (9 ter.1 legge 87), quindi per intendersi i genitori che devono recarsi a scuola per colloqui, corsi, eccetera;
  • Dal 1° Aprile l’accesso ai mezzi di trasporto avverrà con Green Pass Base e non più rafforzato, in particolare per aerei, navi e traghetti (ad esclusione di quelli per lo Stretto di Messina e Tremiti), treni intercity e alta velocità (inter regionali) e autobus a noleggio con conducente;
  • Dal 1° Aprile non sarà più necessario invece il Green Pass base per i mezzi di trasporto locali e regionali (autobus, metropolitana, treni regionali, ecc.) in quanto il punto e-ter (mezzi di trasporto pubblico locale o regionale) non è stato prorogato.

Green Pass a lavoro

Viene prorogato fino al 30 Aprile 2022 l’obbligo di possesso e di esibizione del Green Pass base per accedere ai luoghi di lavoro per i lavoratori del settore pubblico, magistrati negli uffici giudiziari e lavoratori del settore privato.

Graduale eliminazione del Green Pass Rafforzato

Per quanto riguarda il Green Pass rafforzato, viene prorogato al 30 Aprile l’obbligo per accedere a:

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e contatto al chiuso (sono ancora esclusi dal green pass gli accompagnatori negli spogliatoi per i bambini);
  • convegni o congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
  • feste conseguenti e non alle cerimonie civili e religiose al chiuso;
  • sale gioco , scommesse, bingo e casinò;
  • sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • spettacoli aperti al pubblico o eventi e competizioni sportive al chiuso.

Di conseguenza dal 1 Aprile non verrà più richiesto il Green Pass (né rafforzato né base) non essendo state prorogate le disposizioni per:

  • piscine, centri natatori, sport di squadra e contatto all’aperto;
  • alberghi e strutture ricettive;
  • sagre e fiere;
  • centri culturali, sociali e ricreativi all’aperto;
  • ristoranti e servizi di ristorazione (al chiuso fino al 30 aprile con green pass base, all’aperto senza nessuna certificazione);
  • musei, luoghi della cultura e mostre;
  • centri termali;
  • eventi e competizioni sportive all’aperto (che passano a green pass base).

Viene invece prorogato al 31 Dicembre 2022 la richiesta di Green Pass con 3 dosi per accedere come visitatori alle strutture come RSA, strutture per anziani, ospitalità e lungo degenza e anche ai visitatori dei reparti di degenza delle strutture ospedaliere.

Obblighi vaccinali per sanitari

L’obbligo vaccinale (per 3 dosi) per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario è prorogato al 31 Dicembre 2022. Viene specificato che la sospensione viene cessata temporaneamente in caso di intervenuta guarigione sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute.

Analoga proroga al 31 Dicembre 2022 dell’obbligo vaccinale per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio assistenziali e socio-sanitarie.

Obblighi vaccinali per personale della scuola, difesa, sicurezza, polizia, lavoratori delle università

Dedichiamo un paragrafo a parte per i lavoratori di queste categorie per i quali vige l’obbligo vaccinale perché il testo del decreto è davvero complicato.

Viene abrogato dal 1° Aprile l’obbligo attualmente in vigore per il personale scolastico, comparto difesa, sicurezza, pronto soccorso, polizia locale e lavoratori dell’amministrazione penitenziaria. Rimane in vigore per i lavoratori nelle strutture previste dal DLGS 502 (strutture e all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie).

Viene introdotto l’obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell’Agenzia per la cyber sicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale, che proroga al 15 Giugno l’obbligo vaccinale per queste categorie.

Green Pass Rafforzato per lavoratori over 50

Per i lavoratori over 5o (nonché per le altre categorie obbligate di cui sopra) dal 1° Aprile 2022 l’accesso ai luoghi di lavoro sarà con il Green Pass base e non più Rafforzato.

In pratica rimane l’obbligo vaccinale con la sanzione amministrativa di 100€ ma per accedere ai luoghi di lavoro sarà richiesto il Green Pass Base come per gli altri lavoratori non soggetti ad obbligo vaccinale (ad esclusione dei sanitari come previsto da apposito articolo di legge).

Gestione dei casi di positività nelle scuole

Viene ridefinita la gestione dei casi positivi nelle scuole:

  • Nidi e scuole dell’infanzia: In presenza di almeno 4 casi di positività l’attività continua in presenza con FFP2 per insegnanti e bambini di età sopra i 6 anni. Tampone da farsi dopo 10 giorni se sintomatici o dopo 5 se asintomatici. Il tampone può essere anche auto somministrato e quindi auto certificato. Non è quindi più prevista la sospensione dell’attività con 5 casi.
  • Scuole primarie e secondarie: In presenza di almeno 4 casi di positività l’attività prosegue in presenza con FFP2 per 10 giorni. Il tampone va effettuato se sintomatici al 10 giorno, altrimenti se asintomatici al 5 giorno anche auto somministrato e quindi auto certificato.

Quindi non esiste più differenziazione nel conteggio dei casi fra i vari gradi scolastici. In tutti i casi non è più prevista la DAD (anche con 5 o più casi), la FFP2 viene indossata solo dal 5 caso (e non più dal primo come in precedenza) e il tampone da farsi dopo 5 giorni se asintomatici può essere auto certificato a seguito di tampone casalingo.

Per quanto riguarda l’obbligo di mascherina in classe, invece, è stato prorogato fino a tutto l’anno scolastico 2021/2022 con esclusione delle attività sportive.

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Scarica qui l’atto completo DL.n.24_24-03-2022