Energia ed efficienza energetica

A causa dell’enorme sviluppo dei dispositivi elettronici e digitali che recentemente hanno trovato sempre più diffusione sul mercato, rispetto a 40 anni fa il consumo mondiale di energia è raddoppiato; è evidente che, in futuro, assumeranno un rilievo sempre maggiore le problematiche relative alla disponibilità delle risorse energetiche di origine fossile (petrolio e gas) e all’aumento delle emissioni dovuto al loro utilizzo. Quello dell’energia, infatti, è e sarà un tema centrale dell’agenda politica di tutte le nazioni del mondo e, verosimilmente, anche dei conflitti geopolitici.

Per far fronte a queste evenienze, oltre alla ricerca di nuove fonti di energia alternative, sarà necessario essere sempre più efficienti nell’uso dell’energia a nostra disposizione. Ciò vuol dire che, per soddisfare i nostri bisogni, dovremo realizzare ed utilizzare prodotti e servizi sfruttando meno energia possibile, ma partendo in primis dai nostri comportamenti abituali.

In genere una nuova tecnologia energetica a maggior efficienza è ritenuta un investimento e come tale caratterizzata di un costo iniziale e di un ritorno economico dopo un certo intervallo temporale, in cui si ammortizza la spesa iniziale.

In questa sezione del nostro sito proponiamo una serie di informazioni rivolte a cittadini ed imprese, tali da poter dare indicazioni utili in una materia sostanzialmente nuova ma su cui, come già precisato precedentemente, si investirà pesantemente nei prossimi anni.

Già da qualche anno sono in vigore degli ecobonus sulla ristrutturazioni volte all’efficientamento energetico.

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N.B.: il tema delle agevolazioni e detrazioni è un tema complesso ed in continua evoluzione; se siete interessati a sfruttare tali possibilità, vi invitiamo a contattare professionisti che possano curare le vostre pratiche nel migliore dei modi possibili. Per maggiori informazioni e per tutti gli aggiornamenti, vi preghiamo di consultare il sito ENEA — it

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Il Dipartimento Unità Efficienza Energetica di ENEA ha pubblicato le versioni aggiornate dei vademecum utili per chi intenda usufruire delle detrazioni fiscali Ecobonus per abitazioni e condominii. I vademecum Ecobonus sono stati aggiornati in accordo con il quadro normativo recente, tra cui l’entrata in vigore del DL “Requisiti” 6 agosto 2020 che definisce “i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”.

  1. Sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K) (SCARICA)
  2. Acquisto e posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti (Allegato M al D.lgs-311_29-11-2016) montati in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti ed installati all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata (SCARICA)
  3. Installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura e il fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero, istituti scolastici ed università (SCARICA)
  4. Sostituzione o nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calori alimentati da biomasse combustibili (SCARICA)
  5. Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente (ηs) ≥ 90%, pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) n.811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013; sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al superiore punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02; sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d’aria calda a condensazione (SCARICA)
  6. Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia e sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (SCARICA)
  7. Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, realizzati e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro (SCARICA)
  8. Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti che conducano a un risparmio di energia primaria (PES)≥ 20% (SCARICA)
  9. Installazione e messa in opera di sistemi di building automation, che consentono la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali (SCARICA)

Fra i vademecum aggiornati a gennaio 2021 vi sono quelli dedicati alla “Riqualificazione globale degli edifici” vale a dire agli interventi di riqualificazione energetica che incidono sulla prestazione energetica dell’edificio; al “Bonus Facciate” (interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell’edificio); all’“Involucro parti comuni condominiali” (Riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici condominiali); alla “Coibentazione strutture” (interventi di coibentazione delle strutture opache verticali e orizzontali).

Pubblichiamo di seguito i vademecum aggiornati al 25 gennaio 2021.

  1. La categoria degli “Interventi di riqualificazione energetica” comprende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell’edificio. Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili: interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, impianti di cogenerazione, trigenerazione, allaccio alla rete di teleriscaldamento, collettori solari termici ed interventi di coibentazione delle strutture opache e di sostituzione delle finestre comprensive di infissi. (SCARICA)
  2. Interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all’ENEA, cioè quelli influenti dal punto di vista energetico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti, ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968 (SCARICA)
  3. a) Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (detrazione fiscale del 70%); b) stessi interventi del punto a) finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la “qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato1 al DM 26/06/2015 – “decreto linee guida”– (detrazione fiscale del 75%); c) stessi interventi di cui ai punti a) o b) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di una classe di rischio sismico (detrazione fiscale dell’80%); d) stessi interventi di cui ai punti a) o b) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di due classi di rischio sismico (detrazione fiscale dell’85%) (SCARICA)
  4. Interventi sulle strutture opache verticali ed orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati e contro terra che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K) (SCARICA)

 

Superbonus e Sismabonus 110%

Il D.l. n.34 del 19 maggio 2020 detto “Rilancio” (convertito con modifiche nella Legge 17 luglio 2020, n.77) ha introdotto con l’Art.119  il Superbonus, con l’aliquota di detrazione nella misura del110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Con l’Art.121 sono disciplinate le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Il Decreto Requisiti (SCARICA) e il Decreto Asseverazioni (SCARICA), che regolano l’accesso agli incentivi fiscali dell’Ecobonus e del Superbonus, sono entrati in vigore il 6 ottobre 2020, a seguito della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 246 del 5 ottobre 2020).

Queste misure hanno l’obiettivo di favorire gli interventi di efficientamento energetico e di consolidamento antisismico, nonché l’installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Nello specifico, all’interno dei provvedimenti vengono delineati sia i requisiti tecnici che le modalità e i formulari per la trasmissione delle asseverazioni, al fine di poter usufruire dei benefici.
Dal 15 ottobre è sarà dunque possibile inviare all’Agenzia dell’entrate la comunicazione attraverso cui si potrà scegliere tra uno sconto da parte dei fornitori dei beni e servizi, previa rinuncia alla fruizione diretta della detrazione fiscale, o, altrimenti, per la cessione del credito.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida Superbonus 110% “Novità in materia di detrazioni per interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (luglio 2020)” (SCARICA).

La guida spiega attraverso una ricca carrellata di casi pratici, tutto quello che c’è da sapere sull’agevolazione introdotta dal “Decreto Rilancio”. L’incentivo consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici. La guida fornisce, inoltre, indicazioni sulla possibilità – introdotta dallo stesso Decreto – di cedere la detrazione o di richiedere al fornitore uno sconto immediato con la possibilità per quest’ultimo di cederlo ulteriormente.
Il Superbonus è riconosciuto nella misura del 110% delle spese, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Può essere chiesto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino a un massimo di due).
Il Superbonus del 110% spetta prima di tutto per gli interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici e le misure antisismiche. A queste tipologie di spese, dette “trainanti”, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (“trainati”) ad almeno un intervento “trainante”: rientrano in questa categoria, per esempio, l’installazione d’impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Qui la Guida completa aggiornata a febbraio 2021 (SCARICA)

Sul sito Enea è disponibile il portale dedicato al Superbonus 100%.

 

 

APE – Attestato di Prestazione Energetica

Che cos’è l’attestato di prestazione energetica APE?

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche, comunemente, “certificato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una scelta consapevole nel caso di acquisto, locazione o di recupero (ristrutturazione o riqualificazione).
La prestazione energetica è la quantità di energia necessaria per soddisfare annualmente le esigenze legate a un uso standard dell’immobile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e, negli edifici non residenziali, anche per l’illuminazione, gli ascensori e le scale mobili.
Da ottobre 2015 l’APE ha un formato standard su tutto il territorio nazionale. Le prime due pagine dell’APE contengono le informazioni essenziali per il cittadino.

Quando necessario

L’APE è obbligatorio per gli edifici nuovi per cui il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica è indispensabile ad ottenere il permesso di costruzione. In tal caso, l’APE deve accompagnare la documentazione del nuovo immobile. Sono assimilati a edifici di nuova costruzione gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione e i nuovi volumi climatizzati ad ampliamento di edifici esistenti, per un minimo del 15% del volume iniziale o di 500 metri cubi. In quest’ultimo caso, il rispetto dei requisiti minimi dei nuovi edifici è richiesto limitatamente ai nuovi volumi.

Per gli edifici esistenti, l’APE è obbligatorio in caso di compravendita e di nuovo contratto di locazione. Il proprietario deve mostrare l’APE in fase di trattativa e consegnarlo all’atto della firma del contratto. Se un immobile messo in vendita/locato possiede già un ACE/APE in corso di validità e l’immobile non ha subito lavori di ristrutturazione che ne abbiano modificato la classe energetica non è necessario produrre un nuovo APE. Le principali informazioni dell’APE – prestazione energetica del fabbricato, indice di prestazione energetica globale, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente– devono essere riportate anche negli annunci immobiliari.

L’APE è anche obbligatorio in caso di lavori di ristrutturazione importante, ovvero interventi su elementi dell’involucro esterno (pareti perimetrali, copertura, infissi,..) la cui superficie complessiva sia superiore al 25% dello stesso.
Il mancato rispetto di tali obblighi è sanzionato con multe variabili da 1.000 a 18.000 Euro.
Inoltre l’APE può essere necessario per accedere a incentivi economici per la ristrutturazione.

Non è obbligatorio, invece, per gli edifici di culto, i fabbricati isolati con superficie < 50 mq, i fabbricati agricoli, industriali e artigianali sprovvisti di impianti di climatizzazione, i parcheggi multipiano, i garage, i locali caldaia, le cantine, i depositi, i ruderi, i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita.
Qualunque proprietario può richiedere un APE volontario per conoscere le caratteristiche energetiche del proprio immobile e gli interventi migliorativi necessari.

L’importanza delle raccomandazioni per gli interventi migliorativi

Le raccomandazioni, in seconda pagina dell’APE, promuovono gli interventi più significativi ed economicamente convenienti, indicando i livelli di prestazione raggiungibili in relazione ai costi e distinguendo i benefici di interventi di ristrutturazione importante e quelli di riqualificazione energetica.
Sia gli interventi di ristrutturazione importante che quelli, minori, di riqualificazione energetica hanno un impatto sulla prestazione dell’edificio e sui costi energetici in fase d’uso.
Rivolgendosi a un esperto si potranno ottenere approfondimenti sull’utilità di eseguire una diagnosi energetica dettagliata, nonché sulle opportunità economiche, le priorità e le procedure per lo svolgimento e la riuscita dei lavori.
Per l’attuazione delle raccomandazioni dell’APE il governo italiano mette a disposizione incentivi finanziari, che possono coprire fino al 75% delle spese sostenute.

Chi redige l’APE?

L’APE deve essere redatto da un esperto indipendente, “accreditato” nel rispetto dei requisiti di legge (DPR 16 aprile 2013, n. 75).
L’esperto non deve avere legami di parentela con il richiedente e, nel caso di edifici esistenti, non deve essere coinvolto nella realizzazione dei lavori di ristrutturazione, né legato ai produttori dei materiali e dei componenti utilizzati. Nel caso di nuova costruzione, non deve essere coinvolto nelle attività di progettazione o realizzazione dei lavori.
Alcune Regioni hanno istituito un “catalogo di esperti accreditati”, pubblico, consultabile attraverso il web.
Trova un esperto accreditato (“certificatore”) in Regione Lombardia.

Cos’è l’APE?

L’APE può essere redatto per l’intero edificio o per la singola unità immobiliare a seconda delle specifiche esigenze.
Nel caso di nuova costruzione la nomina dell’esperto che redige l’APE deve avvenire prima dell’inizio lavori.
L’APE va richiesto a proprie spese dal costruttore, nel caso di edifici nuovi, o dal proprietario o dal detentore dell’immobile, nel caso di edifici esistenti.
L’esperto incaricato è obbligato a eseguire almeno un sopralluogo per acquisire e verificare i dati necessari alla redazione dell’APE. La collaborazione del richiedente è fondamentale.
Al termine della compilazione l’esperto dovrà sottoscrivere l’APE (in quarta pagina) e trasmetterlo alla Regione o Provincia autonoma competente. Il richiedente riceverà l’APE dall’esperto che lo ha redatto, entro i quindici giorni successivi a tale trasmissione.

Per quanto tempo è valido?

L’APE vale dieci anni a partire dalla data del suo rilascio. Deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la classe energetica dell’immobile.
La validità è però legata al rispetto dei controlli di manutenzione ed efficienza energetica degli impianti termici dell’edificio previsti dalla normativa vigente (DPR 74/2013). Se i controlli non sono effettuati, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. Per questi motivi occorre allegare all’APE i libretti degli impianti.

Altri vantaggi dell’APE

Le Regioni e le Province autonome archiviano gli APE nel proprio catasto e, a partire da quest’anno, trasmettono le informazioni raccolte a una banca dati nazionale, denominata SIAPE, Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica, realizzata e gestita dall’ENEA.
I dati del SIAPE saranno disponibili a tutti online, in forma aggregata.
I catasti e le banche dati degli APE permettono la raccolta e l’uso di importanti dati sul patrimonio edilizio. L’analisi di tali dati è di fondamentale utilità per la pianificazione energetica e la messa a punto di politiche per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e ambientali a livello locale, regionale e nazionale.

Qui il Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (SCARICA)

Qui il vademecum (SCARICA)

 

Green Deal europeo

Il 4 marzo 2020 la Commissione Europea ha proposto la legge europea sul clima e avviato una consultazione sul patto europeo per il clima. La proposta legislativa sancisce l’impegno politico dell’Unione Europea a tutela del nostro pianeta e di tutti i cittadini. La Commissione propone un obiettivo giuridicamente vincolante di azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Le istituzioni dell’Unione Europea e gli Stati membri sono tenuti a adottare insieme le misure necessarie per raggiungere questo obiettivo. La legge sul clima prevede misure per verificare i progressi compiuti e adeguare di conseguenza gli interventi, sulla base di sistemi esistenti quali il processo di governance dei piani nazionali per l’energia e il clima degli Stati membri, le relazioni periodiche dell’Agenzia europea dell’ambiente e i più recenti dati scientifici sui cambiamenti climatici e i relativi impatti. I progressi saranno verificati ogni cinque anni, in linea con il bilancio globale previsto dall’accordo di Parigi.

L’ambizione dell’UE di diventare il primo blocco economico climaticamente neutro del mondo entro il 2050 è l’elemento centrale del Green Deal europeo presentato l’11 dicembre 2019 dalla Commissione von der Leyen (SCARICA).

File informativi

Di seguito sono disponibili alcuni file utili per saperne di più in fatto di efficienza energetica, sulle nuove tecnologie per la casa e le etichette energetiche.

L’efficienza energetica (SCARICA)

Diagnosi energetica (SCARICA)

Software ENEA per calcolo interventi di risparmio energetico (SCARICA)

Sistemi di isolamento termico (SCARICA)

Sostituzione di finestre ed infissi (SCARICA)

Impianti (SCARICA)

Riscaldamento (SCARICA)

Decalogo sul riscaldamento (SCARICA)

Raffrescamento (SCARICA)

Sistemi di raffrescamento passivo (SCARICA)

Solo freddo e pompe di calore (SCARICA)

Climatizzatori mobili e fissi (SCARICA)

Monoblocco e split (SCARICA)

ON-OFF e inverter (SCARICA)

Impatto ambientale dei climatizzatori (SCARICA)

Deumidificazione (SCARICA)

Dimensionamento (SCARICA)

Illuminazione (SCARICA)

Lampade a incandescenza alogene (SCARICA)

Lampade fluorescenti (SCARICA)

LED (SCARICA)

Parametri che caratterizzano le lampade (SCARICA)

Elettrodomestici e apparecchi elettronici (SCARICA)

Etichette energetiche (SCARICA)

Nuove etichette energetiche (SCARICA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audit Energetico Approfondito (SCARICA)

Audit Energetici negli edifici di proprietà del Comune (SCARICA)

Certificazione energetica edifici (SCARICA)

Sintesi del Decalogo del cittadino per l’EE (SCARICA)

Conto Energia tratto da QualEnergia (SCARICA)

Procedure audit nel Comune (SCARICA)

Campagna EC Abbassa, Spegni, ecc. (SCARICA)

Progettazione sostenibile (SCARICA)

Concetto e obiettivi di un audit energetico (SCARICA)

Concetti base energia per le scuole (SCARICA)

Sostenibilità ed efficienza energetica in edilizia (SCARICA)